Bilanci degli enti del Terzo settore: quali sono gli errori più ricorrenti?

Riproponiamo l’articolo di Walter Chiapussi per Cantiere Terzo Settore relativo agli errori più comuni nella redazione dei rendiconti economici delle attività svolte

In questi mesi gli enti del Terzo Settore (Ets) sono alle prese con la redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2023, il terzo esercizio di operatività degli schemi di bilancio approvati con dm 5 marzo 2020. I primi due esercizi, corrispondenti all’anno 2021 e 2022, si sono rivelati un banco di prova complesso e di non semplice compimento a causa dell’introduzione delle nuove disposizioni, che hanno introdotto regole e schemi, a differenza del passato, quando gli enti redigevano bilanci secondo i propri usi e la loro prassi.

Mentre per l’esercizio 2021 i criteri sono stati applicati in modo piuttosto flessibile, proprio per la novità di introduzione dei modelli, l’esercizio 2022 ha rilevato diverse tipologie di errori che gli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) hanno evidenziato anche attraverso il procedimento di respingimento del deposito.

L’analisi delle casistiche ha evidenziato 5 tipologie di errori ricorrenti.

Bilancio o rendiconto per cassa

L’articolo 13 del dlgs 117/2017 prevede che gli Ets debbano redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, introducendo in deroga la redazione nella forma del rendiconto per cassa qualora l’ente rilevi entrate inferiori a 220.000 euro. I molti Ets che possono godere della deroga hanno quindi la possibilità di poter ottemperare all’obbligo di redazione con il rendiconto di cassa, una forma più agevole di gestione contabile e redazionale.

Errore ricorrente

Alcuni Ets hanno interpretato la norma in deroga in modo piuttosto estensivo, allegando al rendiconto per cassa una breve relazione sulla stregua della relazione di missione. Tuttavia, questo non è consentito dalla normativa, che è vero consente la redazione di un rendiconto di cassa in luogo del bilancio, ma lo stesso deve essere comunque redatto sul modello ministeriale previsto dal dm 5 marzo 2020 senza interpretazioni estensive o modificative del formato, per cui se l’Ets può avvalersi della deroga deve seguire le regole previste dal rendiconto per cassa senza aggiunte e/o modificazioni non previste dalla normativa.

Colonna T e colonna T-1

Lo schema di rendiconto gestionale per chi redige il bilancio e di rendiconto per cassa per chi ha la facoltà di poter adottare la norma in deroga, prevede due colonne denominate T e T-1. La previsione discende dalla maggiore richiesta di trasparenza che permea la riforma del Terzo settore in modo che gli stakeholder, sia interni che esterni, possano valutare in confronto due esercizi consecutivi dell’ente.

La colonna T riporta le risultanze dell’esercizio appena concluso (nel nostro caso l’esercizio 2023) e la colonna T-1 riporta le risultanze dell’esercizio precedente (nel caso in oggetto l’esercizio 2022), dati che devono essere riportati esattamente come nel bilancio 2022 depositato al Runts senza riclassificazioni successive per evitare incongruenze con il bilancio precedentemente depositato.

Errore ricorrente

Gli uffici si sono trovati di fronte a due tipologie di errori, il primo ha riguardato l’omessa compilazione della colonna T-1 a fronte di un bilancio depositato nell’anno 2022; il secondo ha rilevato come alcuni enti hanno riportato nella colonna T-1 le risultanze dell’esercizio 2022 ma con le voci dislocate in modo diverso rispetto al bilancio dell’esercizio 2022 già depositato al Runts.

Attività diverse

Conosciamo le attività diverse, introdotte dall’articolo 6 del dlgs 117/2017 come quelle attività che finanziano le attività di interesse generale e collettivo, ma che ne devono essere secondarie e strumentali, secondo il regolamento introdotto dal decreto 19 maggio 2021, n. 107.

La strumentalità ma soprattutto la secondarietà è definita con l’applicazione di due criteri alternativi, il primo prevede che i ricavi delle attività diverse non superino il 30% del totale delle entrate, il secondo che i ricavi delle attività diverse non possano coprire più del 66% dei costi (ricomprendendo nella definizione di costi anche gli oneri figurativi). La scelta di applicazione del criterio deve essere effettuata dall’organo di amministrazione (nella maggior parte dei casi definito consiglio direttivo) e ne deve essere data indicazione in bilancio o nel rendiconto di cassa.

Errore ricorrente

Molti bilanci in cui è compilata la sezione “attività diverse”, risultano mancanti dell’indicazione della scelta effettuata dall’organo di amministrazione e dell’estensione del calcolo che comprovi la secondarietà delle attività diverse. Tale indicazione deve essere riportata nella relazione di missione per gli Ets che redigono il bilancio e in calce al rendiconto per cassa per gli Ets che possono avvalersi della deroga.

Bilanci relativi alla raccolta fondi

La sezione C del rendiconto gestionale ovvero del rendiconto di cassa evidenzia le attività di raccolta fondi attuate da un ente del Terzo settore come previsto dall’articolo 7 del dlgs 117/2017.

L’articolo 87, comma 6 del dlgs 117/2017 ha previsto per gli Ets che effettuino raccolte pubbliche occasionali di fondi, l’obbligo di inserire nel bilancio, ovvero nel rendiconto per cassa, uno o più rendiconti specifici per ogni singola raccolta pubblica di fondi, utilizzando il modello delineato dalle Linee guida ministeriali (recate dal decreto 9 giugno 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Quindi, qualora la sezione C2 del rendiconto gestionale (“proventi da raccolte fondi occasionali”) ovvero del rendiconto per cassa (“entrate da raccolte fondi occasionali”), risulti movimentata, è obbligatorio allegare i bilanci delle singole raccolte pubbliche occasionali di fondi con specifiche modalità; per chi redigerà il bilancio tali schemi dovranno essere inseriti nella relazione di missione, per chi si potrà avvalere della deroga dovrà allegare i bilanci delle singole raccolte fondi in calce al rendiconto per cassa.

Errore ricorrente

Nei bilanci depositati a fronte della compilazione delle menzionate voci della sezione C del rendiconto gestionale ovvero del rendiconto di cassa, non sono stati allegati i bilanci delle singole raccolte pubbliche occasionali di fondi.

Oneri figurativi

Gli oneri figurativi sono originati da gratuità di terzi a favore dell’Ets e quindi non generano un relativo movimento contabile che consenta la loro iscrizione negli schemi del bilancio ovvero del rendiconto per cassa. Si tratta di dati facoltativi ma di alto valore perché sono generati dall’attività dei volontari a favore dell’ente e dalle erogazioni liberali in natura che l’Ets ha ricevuto, si tratta di informazioni molto rilevanti per evidenziare la capacità dell’ente di attrarre aiuti diversi dal denaro.

L’Ets che volesse valorizzare gli oneri figurativi, oltre ad inserirli nella sezione specifica del rendiconto gestionale ovvero di rendiconto per cassa, deve darne descrizione nella relazione di missione nel caso di redazione del bilancio ovvero in calce al rendiconto per cassa.

Errore ricorrente

In questa fattispecie ci si è trovati di fronte ad una casistica di errori più variegata che può essere ricondotta a tre tipologie:

  • nel bilancio ovvero in calce al rendiconto per cassa non sono stati riportati i criteri e i calcoli con sui sono stati conteggiati gli oneri figurativi;
  • le erogazioni liberali in natura sono stimate in modo “teorico” senza l’applicazione delle previsioni introdotte dal decreto interministeriale del 28 novembre 2019 relativo alle “Erogazioni liberali in natura a favore degli Enti del Terzo Settore”;
  • la valorizzazione dell’attività dei volontari è stata stimata in modo difforme da quanto previsto dal dm 5 marzo 2020 “attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Per concludere, l’analisi degli errori nella redazione dei bilanci ha dimostrato che questi errori possono essere ancora imputati al breve periodo di tempo trascorso dall’introduzione delle nuove regole che gli enti stanno imparando gradualmente ad applicare. L’incremento della familiarità con schemi e regole consentirà agli enti di redigere bilanci migliori sia da un punto di vista formale ma soprattutto in grado di comunicare, anche attraverso i numeri, la capacità dell’ente e il valore delle attività svolte.

Leggi anche il vademecum “Il rendiconto per cassa degli enti del Terzo settore” 

Scarica la “Check-list per evitare gli errori più frequenti nella redazione del rendiconto per cassa degli enti del Terzo settore di piccole dimensioni (Mod. d)” in versione grafica

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Bando Stop Neet Contest: entro il 17 aprile è possibile inviare proposte progettuali

StopNeet Contest, promosso da Fondazione Marazzina e ITA2030, è un’iniziativa dedicata alle organizzazioni del terzo settore che si occupano di giovani, che per loro desiderano una migliore qualità di vita e nuove prospettive.
I giovani rappresentano il futuro della società, eppure in tanti vivono condizioni di fragilità, disagio o emarginazione, affrontando ostacoli che rendono il loro percorso ancora più arduo. StopNeet Contest mira a coinvolgere e sostenere iniziative che promuovano l’inclusione, l’istruzione e la crescita personale e professionale di questi ragazzi, ritenendola una delle sfide più urgenti per il nostro tessuto sociale.
ITA2030 e Fondazione Marazzina, con questa iniziativa intendono essere parte attiva di questo processo di cambiamento positivo, contribuendo a sostenerlo ed accelerarlo.

Per candidare il proprio progetto, è necessario compilare l’apposito form entro il 17 aprile 2024.

Entro il 09 maggio 2024 verranno comunicati gli 8 progetti che prenderanno parte alla seconda fase del processo di selezione: gli Enti selezionati presenteranno dal vivo alla giuria il proprio progetto durante l’evento conclusivo che si svolgerà il 23 maggio 2024, al termine del quale verranno proclamati i vincitori.

Per maggiori informazioni su StopNeet Contest consultare il REGOLAMENTO

 

Progetti in favore di persone in esecuzione penale: avviso per la selezione di partner di co-progettazione

Con decreto dirigenziale n. 191 del 14/03/2024, pubblicato sul BURC n. 24 del 18/03/2024, è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione di partner di co-progettazione per la realizzazione degli interventi previsti dal “Programma Integrato per l’accoglienza e l’inclusione sociale di persone in esecuzione penale”, approvato e co-finanziato da Cassa delle Ammende.

La domanda, con la relativa documentazione, pena irricevibilità, dovrà essere presentata accedendo al servizio digitale Programma Integrato per l’accoglienza e l’inclusione sociale di persone in esecuzione penale attraverso il seguente link: https://servizi-digitali.regione.campania.it/InclusioneSociale, cliccando il tasto “Accedi”, attivo dalle ore 00:00 del 18/04/2024 alle ore 23.59 del 19/05/2024, tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS).

Nella pagina descrittiva del servizio digitale (https://servizi-digitali.regione.campania.it/InclusioneSociale) sono presenti tutte le informazioni per la compilazione telematica della domanda, unitamente alla modulistica in modalità editabile.

L’attivazione della nuova procedura digitale rientra nella strategia di trasformazione digitale, definita dall’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale, che prevede la progressiva digitalizzazione di tutti i processi e procedimenti amministrativi e la loro evoluzione in servizi accessibili on line e disponibili sul Catalogo dei Servizi digitali (https://servizi-digitali.regione.campania.it/)

Consulta l’Avviso

Documenti e modulistica:

Associazioni e società sportive dilettantistiche: al via le domande per i contributi a fondo perduto

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) potranno inviare la domanda per ricevere il contributo a sostegno degli oneri previdenziali.

Si tratta dell’agevolazione introdotta dalla riforma dello sport, il decreto legislativo n. 36/2021, così come modificata dal cosiddetto decreto correttivo, il Dlgs n. 120/2023.

In particolare, l’articolo 35, al comma 8-sexies, prevede il riconoscimento di un contributo a copertura delle spese previdenziali sostenute nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Il contributo spetta alle ASD e alle SSD e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che nel periodo d’imposta 2022 hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura complessivamente non superiori a 100.000 euro.

L’importo della somma è commisurato ai contributi previdenziali, a loro carico, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati da luglio a novembre 2023.

Per l’erogazione del contributo sono stati stanziati in totale 8,3 milioni di euro. Se le richieste dovesse superare tale cifra, si procederà alla rimodulazione proporzionale dei contributi concessi.

Contributi a fondo perduto associazioni: come fare domanda sulla piattaforma del Registro

A disciplinare la misura è il decreto del del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che definisce le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo.

Le Associazioni che intendono presentare domanda per beneficiare del contributo dovranno utilizzare l’apposita funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Qui saranno pubblicate in dettaglio le istruzioni operative per la presentazione della richiesta. Le domande si possono inviare a partire dalle ore 12.00 di oggi e fino alla scadenza fissata per le ore 23.59 del 22 aprile 2024.

A completamento dell’istanza, ASD e SSD dovranno presentare anche la seguente documentazione:

  • la copia del bilancio o del rendiconto dell’esercizio 2022 correlato dal verbale di approvazione da parte dell’assemblea dei soci o associati, oppure, per le associazioni o società sportive dilettantistiche con bilancio infrannuale, quello conclusosi nel corso del 2022 (il Dipartimento per lo Sport, verificherà se l’anno sociale coincide con quello previsto nello statuto depositato all’interno del Registro Nazionale delle Attività sportive Dilettantistiche);
  • la copia dei versamenti previdenziali effettuati nel periodo di riferimento, in virtù dei quali si richiede il contributo (il Dipartimento per lo Sport procederà poi a verificare presso l’INPS il corretto versamento dei detti contributi).

L’erogazione del contributo ad ogni modo è subordinata al rispetto dei limiti previsti dal regolamento de minimis.

Il Dipartimento pubblicherà sul proprio sito istituzionale e nella sezione pubblica del Registro l’elenco dei beneficiari e l’importo del beneficio riconosciuto.

I contributi saranno erogati sui conti correnti indicati dai beneficiari in fase di domanda.

Buon Natale da CSV Napoli

Possano i nostri cuori essere sempre ricchi di umanità, determinati a perseguire il cambiamento delle nostre comunità nella direzione dell’accoglienza, della pace e del contrasto alla povertà, desiderosi di mettere in circolo la solidarietà.

Ai volontari e a tutti voi auguri di Buon Natale dal Presidente, dal Direttivo e dallo Staff di CSV Napoli.

Chiusura uffici CSV Napoli

Nell’augurare a tutti un sereno Natale, informiamo che gli uffici di CSV Napoli resteranno chiusi al pubblico nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 2023. Le attività riprenderanno regolarmente martedì 2 gennaio 2024.